Se la scuola nega le misure di sostegno: giudice competente
La scuola deve garantire determinate misure di sostegno per gli alunni disabili, per il lorodiritto allo studio e alla formazione scolastica. Si tratta dell’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore quantificate in base alla diagnosi funzionale e al piano educativo individualizzato dell’alunno.
I genitori che chiedono le misure di sostegno per i figli disabili, presentando l’apposita documentazione medica, hanno diritto di conoscere le ragioni dell’eventuale diniego e possono agire in giudizio contro l’istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione per ottenere la tutela adeguata.
Il dirigente scolastico deve infatti indicare in modo rigoroso le ragioni per le quali non ritiene necessario assicurare al minore una tutela piena nella misura richiesta (per esempio intensificazione delle ore di sostegno e assegnazione di un insegnante di sostegno individuale).
È quanto affermato da una recente sentenza del Consiglio di Stato [1]secondo cui il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap è un diritto fondamentale che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dalla Costituzione.
In particolare: “l’istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale e il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno”.
Con riguardo alla tutela degl ialunni portatori di handicap, la legge [2]prevede che:
– è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitari;
– l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
– l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap;
-all’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (PEI), alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione;
[1] Cons. di Stato sent. n. 3723 del 30.8.16.
[2] Art. 12 L. n. 104/1992
[3] Cass. Sez. Unite, sent. n. 25011/2014.
[4] L. n. 67/2006 e del D.lgs. n. 150/2011.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/